L’eventuale illegittimità di atti gestori non impugnati dal socio non determina l’invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio che ne recepisce i risultati economici, perché non è configurabile una sorta di invalidità derivata del bilancio. L’impugnazione del bilancio non costituisce pertanto lo strumento mediante il quale il socio può contestare gli atti di gestione compiuti nel corso dell’esercizio, dovendo il bilancio fotografare il risultato dell’attività di gestione indipendentemente dagli eventuali profili di illegittimità delle singole operazioni.
Le decisioni dei soci di s.r.l. adottate con la partecipazione determinante di soci in conflitto di interessi sono impugnabili ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 2, c.c. soltanto qualora possano recare danno alla società; il socio che impugna la deliberazione di approvazione del bilancio deve quindi chiarire in quali termini sussista il conflitto rispetto alla specifica deliberazione e quale danno essa possa arrecare alla società.
Gli asseriti vizi della fase di liquidazione [mancata specificazione dei poteri e del compenso del liquidatore, omessa consegna dei conti e del rendiconto degli amministratori] non incidono sulla validità della deliberazione di approvazione del bilancio, perché non ne costituiscono condizioni di validità. In mancanza di diversa specificazione il liquidatore è investito, ai sensi dell’art. 2489, comma 1, c.c., del potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, e l’art. 2487-bis c.c. prescrive soltanto la pubblicità delle eventuali limitazioni deliberate in deroga alla previsione di legge.
L’eventuale difetto di poteri del rappresentante del socio intervenuto in assemblea attiene esclusivamente al rapporto interno tra il socio e il suo rappresentante, e non può essere fatto valere da un altro socio per invalidare la deliberazione; la delega conferita «con pieni poteri» per partecipare all’assemblea di approvazione del bilancio si estende a tutti gli argomenti all’ordine del giorno.
Il recesso del socio di s.r.l. perde efficacia, ai sensi dell’art. 2473, ultimo comma, c.c., se è successivamente deliberato lo scioglimento della società; il socio riacquista così, nella pienezza delle relative facoltà, la propria qualità e la legittimazione a impugnare le decisioni dei soci ai sensi dell’art. 2479-ter c.c.
La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricollega alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile; a tal fine non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, occorrendo che l’effetto giuridico dedotto in sede civile sia normativamente collegato al reato oggetto dell’imputazione. La sospensione va pertanto esclusa quando le parti dei due giudizi sono diverse e il processo penale riguarda atti gestori che si collocano a monte del bilancio impugnato.
Alla cessazione dell’affitto d’azienda la differenza tra le consistenze d’inventario all’inizio e al termine del rapporto è regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine, ai sensi dell’art. 2561, comma 4, c.c., richiamato dall’art. 2562 c.c.; il credito che ne deriva all’affittuario non esprime il valore del patrimonio aziendale complessivamente considerato.
Accertata la validità della deliberazione impugnata, va rigettata la domanda accessoria di risarcimento del danno proposta dal socio impugnante.