Non sussiste la responsabilità dell’emittente per il danno da investimento quando gli acquisti delle azioni siano stati effettuati dopo il disvelamento del vero in merito alle precedenti false comunicazioni sociali, perché le successive informazioni rese al mercato [nella specie, comunicati stampa sulla correzione degli errori contabili ai sensi dello IAS 8, prospetti pro forma allegati al bilancio con la contabilizzazione alternativa di operazioni in derivati, comunicazioni integrative ai sensi dell’art. 114, comma 4, TUF e relazione degli amministratori all’assemblea], pur senza correggere l’errore contabile, lo privano degli effetti ingannevoli e rendono conoscibile al mercato la reale situazione dell’emittente, con conseguente carenza del nesso causale ai sensi dell’art. 1223 c.c. tra le condotte censurate e il pregiudizio lamentato.
Quando l’emittente abbia reso informazioni complete e idonee a orientare le decisioni di investimento, ancorché connotate da elevata tecnicità, i rischi connessi restano a carico dell’investitore, la cui eventuale tutela va ricercata nel rapporto con l’intermediario.
Non è decettivo il prospetto di aumento di capitale che illustri il progressivo deterioramento della qualità del credito, i rischi connessi all’esito dell’esame della qualità degli attivi da parte dell’autorità di vigilanza e l’eventuale necessità di ulteriori interventi di patrimonializzazione con effetti diluitivi; le rettifiche di valore dei crediti deteriorati conseguenti all’introduzione, da parte degli organi ispettivi, di criteri vincolanti e automatici in luogo di criteri discrezionali non dimostrano di per sé la falsità delle precedenti valutazioni di bilancio, governate da una sensibile discrezionalità tecnica.
In applicazione del principio della ragione più liquida, la causa può essere decisa sulla base della carenza del nesso causale, assorbente rispetto alle questioni di legittimazione e di prescrizione, anche se logicamente subordinata.