Qualora nel corso del giudizio sopravvenga la liquidazione giudiziale della società convenuta, la domanda di accertamento e di condanna al pagamento di un credito soggetto al concorso [nella specie, la restituzione delle somme versate dal socio receduto da una cooperativa edilizia in conto assegnazione dell’alloggio] diviene improcedibile, perché il credito deve essere fatto valere esclusivamente nel procedimento di accertamento del passivo. L’improcedibilità, posta a tutela della par condicio creditorum e rilevabile d’ufficio, travolge anche le domande incidentali o presupposte, finalizzate all’accoglimento di quella di condanna [nella specie, l’impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione di diniego del recesso e la declaratoria di inefficacia di clausole del regolamento interno], per il venir meno dell’interesse ad agire.
La sopravvenuta apertura della procedura concorsuale fa venir meno l’interesse a far accertare l’invalidità delle deliberazioni assunte dalla società in bonis, salvo che chi impugna dimostri un perdurante interesse con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura della procedura, ulteriori rispetto a quelle conseguibili mediante l’insinuazione al passivo.
Il processo può essere utilizzato soltanto a tutela del diritto fatto valere in giudizio; non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, né questioni di interpretazione di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale.