Quando, nel corso del giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, l’assemblea revoca la delibera e approva nuovamente il bilancio dello stesso esercizio con valori rettificati, e anche la nuova delibera viene impugnata, la domanda di annullamento della prima delibera è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, indipendentemente dalla verifica dei presupposti dell’art. 2377, comma 8, c.c., perché se la nuova delibera sarà ritenuta valida la prima resta sostituita, e se sarà ritenuta invalida gli amministratori dovranno comunque adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi dell’art. 2434-bis, comma 3, c.c., senza che possa mai riprendere vigore la delibera sostituita [s.r.l. che aveva riapprovato il bilancio accogliendo le censure dei soci di minoranza sui crediti inesigibili, sul fondo rischi e sulle imposte anticipate, ma non quella sull’omessa indicazione dei dati della società che esercitava la direzione e il coordinamento, deliberando anche l’azzeramento e la ricostituzione del capitale].
Quando la domanda di annullamento sia dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse e le parti non chiedano congiuntamente la compensazione, le spese si regolano secondo la soccombenza virtuale, e la sostituzione della delibera impugnata con altra che elimina gran parte delle violazioni denunciate costituisce implicita ammissione della fondatezza dell’impugnazione.
L’efficacia sanante della sostituzione della delibera impugnata prevista dall’art. 2377, comma 8, c.c., applicabile alle s.r.l. per il richiamo dell’art. 2479-ter c.c., non è automatica, perché il giudice deve verificare, anche in via incidentale, che la nuova delibera sia conforme alla legge e allo statuto e rimuova effettivamente il vizio denunciato.
L’accertamento definitivo dell’invalidità della delibera di approvazione del bilancio obbliga gli amministratori, ai sensi dell’art. 2434-bis, comma 3, c.c., a correggere il bilancio invalido, quello dell’esercizio in corso alla data della pronuncia e quelli intermedi sui quali le rettifiche producano effetti.