Il requisito delle gravi irregolarità «che possano recare danno alla società», di cui all’art. 2409 c.c., ricorre sia per le condotte che non hanno ancora cagionato un danno, sia a maggior ragione per quelle che lo abbiano già cagionato, quando vi sia il rischio che il danno si aggravi o che le irregolarità siano reiterate, perché il procedimento ha natura cautelare ed è volto a evitare che i danni siano prodotti o aggravati. Il pericolo di reiterazione può desumersi dalla natura stessa delle irregolarità [conclusione di contratti in conflitto di interessi con società riferibili agli amministratori, in violazione delle regole sul potere di firma congiunta, e pagamenti per prestazioni non rese], sicché è legittima la revoca degli amministratori anche quando le singole operazioni contestate abbiano già esaurito la loro esecuzione.
Il curatore speciale nominato alla società nel procedimento ex art. 2409 c.c. per il conflitto di interessi dei suoi amministratori difetta di legittimazione passiva nel giudizio di reclamo avverso il decreto di revoca degli amministratori e di nomina dell’amministratore giudiziario, perché la sua nomina è superata dall’insediamento dell’amministratore giudiziario, che rappresenta la società.