La *business judgement rule* non copre le scelte compiute dall’amministratore in conflitto di interessi, ma anche in tal caso la denuncia ex art. 2409 c.c. richiede la prova di un danno o di un pericolo di danno per la società, sicché la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore e socio di controllo di due società legate da rapporti commerciali [con deroga statutaria al divieto di concorrenza] non integra una grave irregolarità quando non siano accertati in concreto l’incompatibilità degli interessi e il pregiudizio della società amministrata [perché le condizioni praticate risultano in linea con il mercato e i rapporti tra le società sono di complementarità e non di concorrenza].
La mancata adozione di assetti organizzativi adeguati a prevenire le operazioni in conflitto di interessi può astrattamente integrare una grave irregolarità ex art. 2409 c.c., ma non quando il conflitto non sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla società, perché in tal caso l’adozione di quegli assetti non muterebbe la situazione denunciata.
L’ispezione disposta ai sensi dell’art. 2409 c.c. è un mezzo di carattere inquisitorio finalizzato all’acquisizione di fatti e non una consulenza tecnica d’ufficio, sicché non vi si applicano integralmente le norme sul contraddittorio tecnico; è perciò legittima la selezione, operata dall’ispettore secondo le prescrizioni del tribunale, dei documenti contenenti segreti commerciali di un terzo da rendere ostensibili alle parti con limitazioni o in forma anonimizzata, quando il contraddittorio sia recuperato con la successiva comunicazione della selezione e la fissazione di un incontro per le osservazioni delle parti, e il parziale sacrificio del contraddittorio è tanto più giustificato quando il denunciante sia un concorrente.