In tema di esclusione del socio, il filtro statutario segna il discrimen tra le società di persone e le società a responsabilità limitata. Nelle prime basta il ricorrere di una delle giuste cause tipizzate ex art. 2286 c.c.; nelle seconde, invece, l’art. 2466 c.c. prevede quale unica ipotesi legale la mancata esecuzione dei conferimenti, mentre l’art. 2473-bis c.c. affida all’autonomia statutaria la previsione di ulteriori e specifiche cause di esclusione. Vige, infatti, un principio di tipicità e tassatività che vieta di estendere in via analogica alla s.r.l. le ipotesi dettate per le società di persone. Ne consegue che, in mancanza di una apposita clausola statutaria, il venir meno dell’affectio societatis non è sufficiente a legittimare l’esclusione del socio, cui residuano unicamente eventuali profili risarcitori.