La transazione ha efficacia novativa, ai sensi degli artt. 1965 e 1976 c.c., quando le parti non si limitano a rinunciare alla lite in corso, ma manifestano la volontà di estinguere integralmente il rapporto preesistente e di sostituirlo con le pattuizioni dell’accordo, destinato a divenire l’unica fonte regolatrice dei loro rapporti. Essa si distingue così dalla transazione semplice, con la quale le parti modificano soltanto alcuni aspetti del rapporto anteriore, che per il resto permane immutato. Ove da tale accordo emerga l’inequivoca volontà di rinunciare all’azione, e non ai soli atti del giudizio, ne consegue la cessazione della materia del contendere.