Il marchio figurativo che combina elementi generici ed evocativi della tradizione culinaria italiana [gesto della mano «a cuoppo» e spaghetto] è un marchio d’insieme debole, rispetto al quale anche lievi modificazioni o aggiunte escludono la contraffazione; non integra pertanto contraffazione né concorrenza sleale confusoria il segno che rappresenta diversamente il medesimo gesto e lo accompagna con una parte denominativa prominente e concettualmente autonoma, anche quando il solo pittogramma sia usato su supporti interni al locale, se resta assorbito dalla preminente presenza dell’insegna.
Nel procedimento cautelare la parte straniera può produrre anche nel corso del giudizio gli atti pubblici esteri muniti di apostille che attestano la sua esistenza e i poteri del rappresentante, perché il rito cautelare non è soggetto alle preclusioni del giudizio a cognizione piena; l’obbligo di apostille riguarda soltanto gli atti pubblici stranieri, mentre i documenti privati stranieri sono prove liberamente apprezzabili, e la mancanza di traduzione non determina nullità.