Ai fini del sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità del curatore contro amministratori e liquidatori, quando il danno è identificato nel passivo accertato nella procedura, il curatore deve allegare condotte illecite astrattamente idonee a cagionare il dissesto e il relativo nesso causale; non lo sono la mancata tenuta delle scritture contabili, che registrano gli accadimenti economici ma non li determinano, né l’omesso pagamento di tributi e contributi, idoneo a cagionare al più il danno da sanzioni e interessi, né la generica mancata riscossione di crediti, sicché il difetto di allegazione esclude il fumus boni iuris a prescindere dalla verifica istruttoria.