Le condotte dell’amministratore idonee a incidere sul patrimonio sociale [quali l’esercizio di attività in concorrenza che paralizza la società o la cessione a prezzo vile di partecipazioni detenute dalla società] possono generare un danno alla società che solo di riflesso si riverbera sul patrimonio del socio, in quanto idonee a deprimere il valore della partecipazione, a ridurre i dividendi futuri o a incidere sul rendimento dell’attività sociale. Tale pregiudizio, che tocca soltanto la posizione societaria del socio, è estraneo al danno direttamente incidente sulla sua sfera patrimoniale, risarcibile con l’azione individuale.
Il socio che lamenti un danno diretto derivante dalla colpevole mancata iscrizione della società al REA deve allegare e provare che la propria attività professionale era legittimamente esercitabile solo tramite la società iscritta e che la mancata iscrizione ne ha concretamente impedito lo svolgimento, deducendo gli incarichi persi o non conferiti, i compensi non percepiti e i contratti non conclusi; il danno lamentato dal socio non deve coincidere con la perdita di fatturato della società.