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Corte d'appello di Potenza, 30 Novembre 2025, n. 447/2025

Documenti formati dopo le preclusioni istruttorie, prima difesa utile e onere della prova della tempestività

Corte d'appello di Potenza, 30 Novembre 2025, n. 447/2025
Documenti formati dopo le preclusioni istruttorie, prima difesa utile e onere della prova della tempestività

I documenti formatisi successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie non ricadono nel divieto di produzione, purché la produzione avvenga nella prima difesa utile successiva alla loro formazione, come si desume dall’art. 345, terzo comma, c.p.c. Se la tempestività è contestata, grava sulla parte che produce il documento [quale una relazione tecnica redatta nel corso di indagini penali] l’onere di provare che l’udienza o l’atto in cui ha effettuato il deposito costituiva la prima difesa utile successiva alla formazione o alla disponibilità del documento; in difetto, la produzione è inammissibile perché tardiva.

Le osservazioni e i rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio sono ammissibili anche se formulati per la prima volta negli scritti conclusionali o in appello, perché costituiscono argomentazioni difensive sull’attendibilità e sulla valutazione delle risultanze peritali. Tale diritto di critica non consente però la produzione di documenti depositati dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, anche quando la parte lamenti la violazione del contraddittorio nel corso delle operazioni peritali.

In grado di appello, alla deliberazione della decisione partecipano i giudici dinanzi ai quali si è svolta l’ultima attività processuale, cioè la discussione orale ex art. 352 c.p.c.; la diversa composizione del collegio all’udienza in cui la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., non determina la nullità della sentenza.

Ai fini della notificazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 330 c.p.c., l’elezione di domicilio presso lo studio del procuratore costituito ha la mera funzione di indicarne la sede, poiché prevale il riferimento personale su quello topografico; è quindi valida la notificazione eseguita al procuratore costituito presso la sua residenza anagrafica. La notificazione ex art. 140 c.p.c. nel luogo di residenza risultante dai registri anagrafici è valida, salvo che il notificante conoscesse, o potesse conoscere con l’ordinaria diligenza, la diversa residenza effettiva del destinatario.

Data Sentenza: 30/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Pasquale Cristiano
Relatore: Mariadomenica Marchese
Registro: RG 125 / 2009
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Francesco Calosso
Francesco Calosso

Avvocato del Foro di Torino, laureato con tesi in diritto bancario. Svolge attività di consulenza in ambito civile e commerciale, prestando assistenza giudiziale e stragiudiziale a imprese e privati.

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