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Tribunale di Roma, 2 Febbraio 2026, n. 1604/2026

Debito sopravvenuto da contratto anteriore alla scissione e interpretazione del progetto secondo il patto parasociale

Tribunale di Roma, 2 Febbraio 2026, n. 1604/2026
Debito sopravvenuto da contratto anteriore alla scissione e interpretazione del progetto secondo il patto parasociale

Il debito che sorge dopo la scissione parziale da un rapporto contrattuale anteriore ancora aperto e non assegnato alla beneficiaria resta a carico della società scissa, che non può agire in regresso contro la beneficiaria in proporzione al patrimonio netto assegnato, quando il progetto attribuisca alla beneficiaria le sopravvenienze attive e passive soltanto in relazione agli immobili assegnati, perché in tal caso la destinazione dell’elemento passivo è desumibile dal progetto e non opera il criterio suppletivo dell’art. 2506-bis, comma 3, c.c. [scissione parziale non proporzionale con assegnazione di immobili e liquidità alla beneficiaria neocostituita, interamente partecipata dalla socia uscente, e oneri di condono edilizio richiesti dal comune per un immobile venduto dalla scissa anni prima con l’obbligo di sostenerli].

Il progetto di scissione va interpretato secondo la volontà dei soci espressa nell’accordo parasociale sottoscritto anche dalla società scissa tramite i suoi amministratori, sicché se l’accordo esclude l’assegnazione alla beneficiaria di qualsiasi debito diverso da quelli espressamente indicati nessun altro debito può ritenersi trasferito.

Le omissioni del progetto di scissione nell’indicazione degli elementi attivi e passivi vanno colmate anzitutto in via interpretativa, anche con l’ausilio della situazione patrimoniale e della relazione illustrativa, e i criteri suppletivi dell’art. 2506-bis, commi 2 e 3, c.c. si applicano solo quando la destinazione dell’elemento non sia desumibile dal progetto.

Il criterio residuale dell’art. 2506-bis, comma 3, c.c., che pone gli elementi passivi di destinazione non desumibile in solido a carico della scissa e delle beneficiarie nei limiti del patrimonio netto attribuito, opera anche nei rapporti interni tra le società partecipanti alla scissione e non soltanto nei confronti dei creditori.

Le società beneficiarie della scissione totale della società creditrice, estinta dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, sono legittimate a costituirsi nel giudizio di opposizione in luogo della società scissa.

Data Sentenza: 02/02/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Cristina Pigozzo
Registro: RG 23109 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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