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Tribunale di Brescia, 4 Agosto 2025

Decesso di un socio amministratore nel cda bipersonale: limiti ai poteri del superstite

Tribunale di Brescia, 4 Agosto 2025
Decesso di un socio amministratore nel cda bipersonale: limiti ai poteri del superstite

L’ipotesi della decadenza dell’intero consiglio di amministrazione per dimissioni di uno dei due componenti non è equiparabile, in assenza di diversa disposizione statutaria, all’ipotesi del decesso di uno dei due componenti del consiglio di amministrazione.

Nel caso di consiglio di amministrazione composto da due soggetti – nonché gli stessi soci – qualora uno deceda, l’altro non può chiedere la nomina di sé stesso quale amministratore della società all’Autorità Giudiziaria. Piuttosto, è onere del socio superstite provvedere alla convocazione dell’assemblea, eventualmente previo esperimento – sempre che ne ricorrano i presupposti nel caso concreto – dell’azione interrogatoria o previa nomina di un curatore dell’eredità giacente; in subordine, al socio spetterà l’onere di attivarsi per far accertare all’autorità giudiziaria il verificarsi della causa di scioglimento.

Nel caso di consiglio di amministrazione composto da due soggetti – nonché gli stessi soci – qualora uno deceda, l’altro non può chiedere la nomina di sé stesso quale “curatore speciale” della società all’Autorità Giudiziaria per la gestione temporanea dell’impresa. Ciò in ragione del fatto che la figura del curatore speciale è prevista dall’ordinamento, all’art. 78 c.p.c., con l’esclusiva finalità processuale di dotare di rappresentanza o di assistenza soggetti che ne siano privi, o per i quali si siano verificate situazioni di conflitto di interessi.

Data Sentenza: 04/08/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Davide Scaffidi
Registro: RG 3458 / 2025
Allegato:
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Data: 07/03/2026
Massima a cura di: Beatrice Vignati
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