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Tribunale di Bari, 29 Luglio 2024, n. 3545/2024

Decorrenza della prescrizione e prova dell’insufficienza patrimoniale nell’azione dei creditori sociali contro l’amministratore

Tribunale di Bari, 29 Luglio 2024, n. 3545/2024
Decorrenza della prescrizione e prova dell’insufficienza patrimoniale nell’azione dei creditori sociali contro l’amministratore

In tema di azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali nei confronti dell’amministratore, il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2949 c.c. decorre dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell’insufficienza del patrimonio sociale, intesa come inidoneità dell’attivo, raffrontato alle passività, a soddisfare i loro crediti.

L’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, anche da uno soltanto di essi, nei confronti degli amministratori prescinde dal mancato pagamento di uno specifico credito e dall’infruttuosa escussione del patrimonio sociale e presuppone la dimostrazione che, in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi gravanti sugli amministratori, sia venuta meno la garanzia patrimoniale generica, per essere divenuto il patrimonio sociale, a causa dell’eccedenza delle passività sulle attività, insufficiente a soddisfare le ragioni del ceto creditorio. Tale situazione non coincide necessariamente con lo stato d’insolvenza o con la perdita integrale del capitale sociale e la relativa prova grava sul creditore attore, secondo gli ordinari criteri di riparto, che la natura contrattuale della responsabilità non altera.

Ai fini della responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali per violazione dell’art. 2486 c.c., la ritardata adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 2447 e 2485 c.c. non è di per sé sufficiente, occorrendo la prova che proprio in conseguenza del ritardo il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente a soddisfare le ragioni del creditore.

La dichiarazione di fallimento della società in corso di causa non determina la sopravvenuta legittimazione esclusiva del curatore a proseguire l’azione di responsabilità promossa dal creditore sociale nei confronti dell’amministratore [di società a responsabilità limitata] ai sensi dell’art. 2476, commi 6 e 7, c.c., perché tale effetto riguarda l’azione sociale di responsabilità promossa dal socio quale sostituto processuale della società ai sensi del comma 3 della medesima norma.

L’azione individuale di responsabilità prevista dall’art. 2476, comma 7, c.c., analogamente a quella disciplinata dall’art. 2395 c.c., presuppone che il singolo socio o il terzo sia stato danneggiato direttamente dagli atti dolosi o colposi dell’amministratore; il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene, invece, esclusivamente alla società, sicché la diminuzione del valore di tale patrimonio costituisce per il socio o il terzo una conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.

Data Sentenza: 29/07/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Giuseppe Marseglia
Registro: RG 11362 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Cristiano Licini
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