La delibera dell’assemblea di s.r.l. che pone a carico dei soci un “finanziamento infruttifero” va interpretata alla luce del contesto in cui è stata adottata e delle previsioni statutarie: quando lo statuto distingue i versamenti in conto capitale, infruttiferi, dai finanziamenti con diritto alla restituzione alle condizioni e al tasso proposti dall’organo amministrativo, e la società versa in crisi di liquidità, l’apporto deliberato costituisce un versamento in conto capitale, sicché la delibera ha un oggetto determinato e non è nulla ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 3, c.c.; essa obbliga immediatamente i soci che l’hanno votata, senza la distinta manifestazione di volontà uti singuli che occorrerebbe per un finanziamento a titolo di mutuo.
La genericità dell’ordine del giorno può dar luogo solo ad annullabilità, e l’impugnazione è preclusa ai soci che abbiano votato all’unanimità; è invece nulla per impossibilità dell’oggetto la parte della delibera che obbliga i soci a trasferire su propri immobili le ipoteche prestate dalla società senza individuare tali immobili, e anche la penale ex art. 614-bis c.p.c. presuppone un obbligo di fare determinato [nella specie, esclusa la quota del socio su un impegno di finanziamento assunto con lettera alla banca, già interamente adempiuto dall’altro socio; inammissibile in appello la CTU di un parallelo arbitrato prodotta con la conclusionale; esclusa la compensazione con crediti coperti da clausola compromissoria].