La delibera con cui l’assemblea di s.r.l. stabilisce a carico dei soci un «finanziamento infruttifero» va interpretata alla luce del contesto economico-finanziario in cui è adottata e delle previsioni statutarie; quando lo statuto distingua tra versamenti in conto capitale infruttiferi e finanziamenti a titolo di mutuo con tasso e modalità di restituzione fissati dall’organo amministrativo, e tali elementi non siano stati definiti, essa deve essere qualificata come delibera di versamento in conto capitale, sicché il suo oggetto non è indeterminato ai fini della nullità prevista dall’art. 2479-ter, terzo comma, c.c.
A differenza del finanziamento soci, che richiede una separata manifestazione di volontà del socio diretta a concludere il contratto di mutuo, la delibera che stabilisce un versamento in conto capitale, adottata all’unanimità, obbliga immediatamente i soci; essa si distingue anche dalla delibera di aumento del capitale, nella quale l’obbligo di conferimento sorge soltanto con l’esercizio del diritto di opzione.
È nulla per impossibilità dell’oggetto ai sensi dell’art. 2479-ter, terzo comma, c.c. la delibera che impegna i soci a trasferire su propri immobili le garanzie reali prestate dalla società senza indicare, né consentire di determinare, i beni sui quali trasferirle; la condanna all’adempimento con la fissazione di una penale ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. presuppone infatti un obbligo di facere predeterminato nel suo contenuto.
Quando la società contesti il controcredito opposto in compensazione dal socio e le controversie sul contratto da cui esso deriva siano devolute ad arbitri, il giudice non può accertarlo con efficacia di giudicato e l’eccezione di compensazione va respinta.