Il diritto del componente del consiglio di amministrazione di un ente non lucrativo di consultare e ottenere copia della documentazione relativa all’amministrazione dell’ente è corollario funzionale all’esercizio del mandato di controllo e vigilanza sull’andamento dell’ente, ed è anzi doveroso in considerazione delle responsabilità personali che gravano sull’amministratore. Esso non è escluso dal disaccordo con gli altri consiglieri sulla gestione, né dalla pendenza di un procedimento penale a carico del consigliere, e la tutela della riservatezza degli ospiti dell’ente può essere assicurata oscurando i dati sensibili contenuti nei documenti, senza negarne la copia.