Il componente del consiglio di amministrazione di un ente non lucrativo ha diritto di consultare ed estrarre copia della documentazione amministrativa, contabile e contrattuale dell’ente, perché la facoltà è funzionale al mandato di vigilanza sulla gestione e alle responsabilità personali che gravano sull’amministratore (artt. 18 e 1703 c.c.); il disaccordo con il resto del consiglio e un procedimento penale per diffamazione, concluso con assoluzione, non giustificano il diniego, e la riservatezza dei terzi, come gli ospiti della casa di riposo, si tutela oscurando i dati sensibili senza escludere l’accesso, perché il diritto di estrarre copia è parte del diritto di controllo.
Nell’opposizione al decreto ingiuntivo per la consegna dei documenti, la revoca formale del decreto non rende soccombente l’opposto quando la domanda sia accolta nella sostanza e i documenti esclusi siano stati consegnati solo dopo la notifica (Cass., sez. un., n. 32061/2022) [nella specie, appello della Onlus respinto].