Il socio illimitatamente responsabile che, dopo lo scioglimento e la cancellazione della s.n.c., paghi un debito sociale residuo ha diritto di regresso pro quota verso gli altri soci ai sensi degli artt. 2291 e 1299 c.c., ma lo perde se paga un debito già prescritto, perché l’art. 1310, comma 3, c.c. esclude il regresso del condebitore che rinuncia alla prescrizione verso i debitori liberati in conseguenza di essa.
Per i contributi previdenziali relativi a periodi anteriori al 1996 si applica il termine quinquennale della l. n. 335/1995 se non è provato un atto interruttivo compiuto entro il 31 dicembre 1995; ne consegue che il credito contributivo del 1991, iscritto in una cartella notificata nel 2000, era già prescritto [nella specie, respinta la domanda di regresso per circa 8.700 euro, con motivazione diversa da quella del primo grado].