Il socio di società in nome collettivo che, dopo lo scioglimento e la cancellazione della società dal registro delle imprese, abbia pagato un debito sociale residuo ha diritto, ai sensi degli artt. 2291 e 1299 c.c., di rivalersi pro quota nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili, ma non ha regresso verso di loro se abbia pagato quando il debito era già prescritto, perché ai sensi dell’art. 1310, terzo comma, c.c. il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.
Ai contributi previdenziali relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 si applica il termine di prescrizione quinquennale introdotto dalla l. n. 335/1995 quando non sia stato compiuto alcun atto interruttivo entro il 31 dicembre 1995, e spetta al socio che agisce in regresso, a fronte dell’eccezione di prescrizione, provare l’esistenza di un atto interruttivo idoneo a far operare il più lungo termine decennale.