Nella società di persone composta di due soci l’esclusione di uno di essi può essere pronunciata esclusivamente dal tribunale, su domanda dell’altro, ai sensi dell’art. 2287 c.c., applicabile anche alle s.n.c. in forza del rinvio dell’art. 2293 c.c., e gli effetti costitutivi della sentenza possono essere anticipati in via interinale laddove si accerti, nei limiti della cognizione sommaria, la sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 2286 c.c. e del periculum in mora. La gravità delle inadempienze sussiste quando esse siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale o da renderlo meno agevole, e non la raggiunge la violazione del divieto di concorrenza dell’art. 2301 c.c. che non si sia concretizzata in un pregiudizio effettivo alla possibilità di conseguire l’oggetto sociale né in atti di concorrenza sleale.
I procedimenti di revoca dell’amministratore e di esclusione del socio di società di persone sono distinti e autonomi per presupposti e finalità, stante l’autonomia del rapporto gestorio rispetto a quello sociale; la richiesta cautelare di sospensione dei poteri gestori, che si risolve nella domanda di revoca dell’amministratore, va pertanto respinta quando non siano allegati atti di mala gestio ma soltanto condotte riferibili alla qualità di socio.
Quando l’obbligo del socio di prestare attività lavorativa in favore della società non discende dallo status di socio né dallo statuto, ma da un contratto di lavoro, le eventuali violazioni di tale contratto non rilevano ai fini dell’esclusione del socio.