Il secondo comma dell’art. 2407 c.c., come modificato dalla l. n. 35/2025, imponendo un tetto massimo alla responsabilità dei sindaci, ha chiara natura sostanziale e, pertanto, in assenza di diversa disposizione, non può avere efficacia retroattiva.
Il consigliere di amministrazione, seppure privo di deleghe, è per il solo fatto di essere membro del consiglio di amministrazione tenuto alla predisposizione di un progetto di bilancio veritiero, come si desume dal fatto che tale dovere non può essere oggetto di delega ai sensi degli artt. 2381 e 2475 c.c. L’assenza di deleghe ha dunque incidenza assai modesta rispetto all’illecito della prosecuzione dell’attività sociale a capitale perso, resa possibile dalla redazione di un bilancio non veritiero.
L’art. 2403 c.c. impone al sindaco, vieppiù in assenza di società di revisione, un controllo sostanziale sull’osservanza della legge e sulla corretta amministrazione, e grava su di lui l’onere di dimostrare l’adempimento diligente dell’obbligazione. A fronte di un andamento anomalo delle rimanenze e dei crediti percepibile dalle scritture contabili ufficiali, non vale a integrare tale prova un richiamo di informativa limitato all’indebitamento tributario e previdenziale, né rileva che le alterazioni fossero anteriori all’assunzione dell’incarico o che esistesse una contabilità parallela accessibile ai soli amministratori.
Le polizze di assicurazione della responsabilità civile di amministratori e sindaci non escludono il periculum in mora del sequestro conservativo, perché non garantiscono un’azione diretta della curatela nei confronti dell’assicuratore e, quand’anche questi fosse obbligato in solido, il periculum deve essere vagliato per ciascun obbligato in relazione all’intero debito. Il sequestro preventivo disposto in sede penale per i medesimi fatti non esclude il sequestro conservativo, perché la responsabilità penale non esclude quella civile, e l’assenza di atti dispositivi successivi all’apertura della liquidazione giudiziale non basta a escludere il periculum a fronte della gravità degli addebiti.