Al fine di qualificare come amministratore di fatto di una società di capitali un soggetto privo di investitura formale è necessaria la verifica dell’esercizio, sotto il profilo sostanziale, di un’influenza completa e sistematica sulla gestione societaria, con poteri analoghi se non superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, ovvero del compimento di atti di assoluta rilevanza per la vita dell’impresa, non essendo sufficiente il compimento di atti gestori solo occasionali. Non assume tale ruolo il consulente che, in forza di contratti di consulenza strategica e di operation management che gli precludono di agire in nome della società e di impegnarla verso i terzi, abbia sottoscritto per conto della società un numero limitato di contratti, quando non risulti che si sia occupato dell’attività amministrativa e finanziaria, abbia operato sui conti correnti sociali o sia stato investito, anche in via di fatto, di un potere di spesa.
Il consulente che presti alla società servizi di supporto manageriale e organizzativo, senza compiti di controllo dei conti o di analisi dei bilanci, non concorre ai sensi dell’art. 2055 c.c. nella violazione dell’obbligo di gestione conservativa di cui all’art. 2486, primo comma, c.c. imputata all’amministratore di diritto, quando la perdita del capitale sociale non fosse manifesta ed emerga soltanto dalle rettifiche operate dalla procedura su un bilancio approvato in utile, perché, non rientrando nei suoi compiti sindacare la correttezza del bilancio, egli non è tenuto a dubitare dell’attendibilità dei dati ufficiali fornitigli dall’organo gestorio.