Il consulente che presti alla società supporto manageriale e organizzativo, come operation manager, senza compiti di controllo dei conti o di revisione del bilancio, non risponde in concorso con gli amministratori, ai sensi dell’art. 2055 c.c., del danno da indebita prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale, quando la perdita non era manifesta e sia emersa solo dalle rettifiche operate dalla procedura sul bilancio approvato in utile: non era tenuto a dubitare dei dati ufficiali forniti dall’organo gestorio, sicché mancano la prova della condotta negligente e del nesso causale, e va respinta la domanda di sequestro conservativo della liquidazione giudiziale nei suoi confronti [nella specie, consulente qualificato dalla curatela amministratore di fatto].
La sottoscrizione da parte del consulente di contratti in nome della società senza procura, e l’inadeguatezza del suo patrimonio rispetto al credito prospettato, giustificano la compensazione delle spese.