La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. mira a evitare che l’amministratore convenuto nell’azione di responsabilità, restando in carica, aggravi i danni già causati o ne produca di ulteriori dello stesso tipo, e il periculum va valutato in relazione alla fruttuosità dell’azione risarcitoria: la misura non serve a superare lo stallo decisionale di un consiglio di amministrazione paritetico, derivante dal sistema di amministrazione adottato dai soci, per il quale l’ordinamento offre altri strumenti, anche di volontaria giurisdizione [nella specie, due fratelli soci al 50% e amministratori con regola di amministrazione collegiale].
Lo stallo dell’organo amministrativo che impedisca alla società di rilasciare valide procure alle liti giustifica la nomina di un curatore speciale della società litisconsorte necessaria; le condotte non allegate nell’atto introduttivo del giudizio di merito, anche arbitrale, difettano di strumentalità e non possono fondare la revoca.