La misura della revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c. non è finalizzata a superare situazioni di impasse decisionale, colpevolmente causate o meno, bensì a evitare che l’amministratore destinatario di un’azione di responsabilità, permanendo in carica, nelle more del giudizio di merito continui a operare aggravando i danni già causati o producendone di ulteriori, del tipo di quelli per i quali l’azione è stata promossa. L’imminenza del pericolo deve essere valutata in riferimento alla fruttuosità dell’azione risarcitoria, non già in relazione a risultati che vanno conseguiti con altri strumenti, anche di volontaria giurisdizione, offerti dall’ordinamento.
Le condotte dell’amministratore che non concorrono a formare il danno oggetto dell’azione di responsabilità, o che non sono puntualmente allegate nell’atto introduttivo del giudizio di merito, anche arbitrale, difettano di strumentalità e non possono fondare la revoca cautelare. L’azione di merito limitata a una parte dei danni lamentati in sede cautelare è invece sufficiente a integrare, almeno parzialmente, il nesso di strumentalità, e la condizione di ammissibilità del ricorso cautelare si ha per avverata anche qualora la competenza arbitrale venga negata, potendo il giudizio di merito proseguire nella sede ordinaria secondo il meccanismo della translatio iudicii.
L’impossibilità oggettiva dell’amministratore di prendere parte attiva alla gestione operativa non costituisce di per sé causa di revoca per gravi irregolarità, e difetta l’attualità del periculum quando le condotte distrattive contestate siano risalenti, già coperte da un titolo ottenuto dalla società e in corso di esecuzione, e non vi siano indizi della loro imminente reiterazione.