Al diritto del socio di s.r.l. di consultare la documentazione sociale e contabile ai sensi dell’art. 2476, secondo comma, c.c. non corrisponde necessariamente il dovere dell’amministratore di consegnarne copia. Se è pur vero che il diritto di consultare comprende il diritto di estrarre copia, nulla impone alla società di individuare i documenti richiesti, scannerizzarli o fotocopiarli e inviarli o consegnarli al richiedente, ben potendo il diritto di consultazione essere garantito, soprattutto nell’ambito di piccole società, dalla sola messa a disposizione di tutta la contabilità e la documentazione sociale richiesta.
Il socio che intende esercitare il diritto di consultazione è tenuto in primo luogo a visionare ed eventualmente acquisire in copia la documentazione offerta in consultazione dall’amministratore e solo successivamente, nel caso in cui la documentazione offerta non sia completa, può adire l’autorità giudiziaria per accedere ai documenti non offerti in consultazione. Difetta pertanto il periculum della domanda cautelare di consultazione quando l’amministratore abbia reiteratamente comunicato che la documentazione è liberamente accessibile presso la sede sociale e il socio non si sia recato a verificarlo.
La richiesta cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. prevista dall’art. 2476, 3° comma, c.c. non può essere proposta ante causam, perché la norma lega necessariamente l’iniziativa cautelare di revoca all’esercizio dell’azione di responsabilità; la reintroduzione per i soci della s.r.l. della possibilità di adire il tribunale ex art. 2409 c.c. porta a ritenere superate le obiezioni fondate sulla necessità di assicurare la tempestività dell’intervento giudiziale nei casi di urgenza.