La richiesta di revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. non può essere proposta ante causam, perché la norma lega l’iniziativa cautelare all’esercizio dell’azione di responsabilità, come conferma la relazione illustrativa della riforma del 2003.
Il diritto di consultazione del socio non impone alla società, specie se di piccole dimensioni, di selezionare, scansionare e inviare i documenti richiesti, potendo essere soddisfatto con la messa a disposizione della documentazione presso la sede sociale, dove il socio può estrarne copia anche fotografica: manca quindi il periculum quando l’amministratore abbia più volte comunicato che la documentazione è liberamente accessibile e il socio non si sia recato a verificarlo, dovendo egli prima consultare quanto offerto e solo in caso di incompletezza rivolgersi al giudice [nella specie, ricorso di un socio contro il fratello amministratore di una s.r.l. immobiliare familiare, rigettato con spese a favore di ciascun resistente].