La richiesta cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l. prevista dall’art. 2476, terzo comma, c.c. non può essere proposta ante causam. La norma consente infatti l’adozione di una misura cautelare tipizzata, strumentale all’azione sociale di responsabilità, la cui funzione va ricercata nell’evitare che la permanenza nella carica nel corso del giudizio dell’autore delle gravi irregolarità possa aggravare la situazione, procurando ulteriori danni alla società con la prosecuzione di una gestione irregolare; esclusa l’esistenza di un’azione di merito tendente alla sola revoca degli amministratori, la revoca cautelare ha natura meramente conservativa e presuppone che sia stato introdotto il giudizio di merito, anche arbitrale, volto a far valere l’azione sociale di responsabilità.
In presenza del procedimento di denunzia al tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c., esteso alla s.r.l., anche se priva dell’organo di controllo, dall’art. 379 del d.lgs. n. 14/2019, che consente di ottenere nei casi più gravi la revoca degli amministratori, la negazione della natura anticipatoria della revoca ex art. 2476, terzo comma, c.c. non costituisce un vulnus irragionevole del diritto dei soci a esercitare un efficace controllo sulla gestione sociale.