La fotografia che, pur realizzata con buona tecnica e con un sapiente uso della luce, non trascende il comune aspetto della realtà rappresentata e non esprime una peculiare interpretazione soggettiva del fotografo è una fotografia semplice, tutelata dagli artt. 87 ss. l. n. 633/1941 per vent’anni dalla produzione, e non un’opera fotografica ai sensi dell’art. 2, n. 7, della stessa legge; le indicazioni richieste dall’art. 90 possono risultare anche dal sito in cui la fotografia è pubblicata, immediatamente di seguito all’immagine.
La violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante in re ipsa, liquidabile in via equitativa assumendo come soglia minima il prezzo del consenso ai sensi dell’art. 158, secondo comma, l. n. 633/1941, anche sulla base del tariffario praticato dal titolare. Nella liquidazione rilevano la durata dell’utilizzo effettivamente provata e il ritardo con cui il titolare, consapevole della violazione, abbia diffidato l’autore dell’illecito e agito in giudizio, al fine di evitare un suo indebito arricchimento.