Gli accordi conclusi tra la SIAE e la CRUI ai sensi degli artt. 68, quinto comma, e 181-ter l. n. 633/1941, che determinano la misura e le modalità del compenso forfettario per le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche universitarie, sono immediatamente vincolanti anche per gli atenei che non li abbiano recepiti con specifiche convenzioni, perché la legge pone direttamente a carico delle biblioteche l’obbligo del compenso e rimette alla contrattazione collettiva soltanto la determinazione del quantum. La CRUI, che ha il ruolo istituzionale di rappresentare tutte le università, è legittimata a stipularli, e l’ateneo che intenda sottrarsi al compenso deve comunicare alla SIAE la scelta di non offrire il servizio di reprografia.
Il limite degli introiti riscossi per il servizio, previsto dall’art. 68, quinto comma, l. n. 633/1941, è norma imperativa dettata a tutela della finanza pubblica e del diritto allo studio, ma non costituisce regola di validità del contratto, sicché non determina la nullità virtuale degli accordi ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c.; spetta all’ateneo che lo invochi provare con documentazione amministrativa o fiscale gli introiti del servizio e i costi sostenuti, non essendo sufficienti prospetti di formazione unilaterale.
Gli attestati di credito della SIAE ai sensi dell’art. 164, n. 3, l. n. 633/1941 costituiscono prova scritta ai fini del procedimento di ingiunzione e, nel giudizio di opposizione, in difetto di specifiche contestazioni, consentono di ritenere provato anche il quantum debeatur.