Integra contraffazione la moltiplicazione, destinata alla commercializzazione, di esemplari di varietà vegetali protette la cui identità genetica sia stata accertata mediante l’analisi del DNA dei campioni prelevati in sede di descrizione, quando le fatture e i documenti di trasporto prodotti dal coltivatore non siano riferibili, per il tempo trascorso dal trapianto accertato in sede di sopralluogo, alle piante rinvenute. La bassa percentuale di esemplari contraffatti rispetto al totale non esclude l’inibitoria, costituendo comunque indice del pericolo di una futura commercializzazione.
Il lucro cessante da contraffazione può essere liquidato in misura non inferiore ai canoni di licenza ai sensi dell’art. 125, secondo comma, c.p.i. solo se il titolare alleghi e provi, anche per presunzioni, le conseguenze economiche della violazione e l’ammontare delle royalties, mentre i costi delle attività di accertamento e di indagine rilevano ai fini della liquidazione delle spese di lite. Il danno non patrimoniale all’immagine e alla reputazione commerciale della persona giuridica non è in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato.