La registrazione di un marchio confondibile con un segno distintivo preusato con notorietà puramente locale non è invalida, ma dà luogo, nell’ambito del preuso, a un regime di duopolio nel quale il preutente può continuare a usare il segno e il titolare del marchio registrato non può far valere nei suoi confronti il diritto di esclusiva, dovendo anzi integrare o modificare il proprio segno nella zona del preuso in modo da scongiurare il rischio di confusione. Il preuso costitutivo di un diritto esclusivo sul marchio di fatto richiede invece una diffusione in un ambito significativo del territorio nazionale, con carattere intensivo e per un apprezzabile periodo, che non è dimostrata da isolate campagne pubblicitarie su quotidiani nazionali.
In caso di trasferimento di azienda per atto tra vivi il trasferimento dell’insegna, al pari di quello della ditta, richiede una distinta manifestazione di volontà, che in mancanza di espressa menzione nel contratto può essere ricostruita con i criteri interpretativi degli artt. 1362 ss. c.c., anche alla luce del comportamento complessivo delle parti e del collegamento con altri contratti stipulati contestualmente.
L’istanza di revoca o modifica del provvedimento cautelare ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c. presuppone mutamenti sopravvenuti delle circostanze e non consente di contestare la concedibilità ab origine della misura, neppure da parte di chi si assuma terzo leso da un provvedimento reso inter alios.