Il preuso di un marchio di fatto dotato di notorietà, anteriore al deposito della domanda di registrazione di un segno pressoché identico da parte di altri, esclude la contraffazione del marchio registrato da parte del preutente, perché il segno successivo, identico a quello poziore, difetta di novità. Il preuso inficia la validità del marchio successivamente registrato solo quando abbia raggiunto una notorietà non puramente locale, mentre il preuso locale attribuisce soltanto il diritto di continuare a usare il segno nei limiti della diffusione acquisita.
La prova del marchio di fatto deve essere rigorosa, in ragione del regime preferenziale di cui gode il marchio registrato, e richiede la dimostrazione dei fatti costitutivi della notorietà e della distintività del segno, come l’uso effettivo, intensivo e protratto per un apprezzabile periodo in un ambito significativo del territorio e la sua pubblicizzazione.
Ai fini del giudizio di contraffazione rileva il segno così come depositato e registrato, e non le sue modalità di utilizzo; nel marchio complesso gli elementi denominativi non sono necessariamente più distintivi di quelli figurativi, che per forma, dimensioni, colore o collocazione possono occupare una posizione equivalente nel segno.