Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo promosso dal fideiussore, che contesti anche la nullità parziale della fideiussione per riproduzione dello schema ABI e l’esatto ammontare del debito garantito, il decreto va revocato quando il credito risulti inferiore a quello ingiunto, con condanna del fideiussore al pagamento della minor somma accertata sulla base della documentazione contabile del finanziamento [nella specie, mutuo chirografario e successive rinegoziazioni a favore di una s.r.l. garantita dal socio].
La revoca integrale del decreto non rende di per sé irripetibili le spese della fase monitoria, dovendo la soccombenza essere valutata in base all’esito complessivo del giudizio: il creditore opposto che veda riconosciuto, anche solo in parte, il proprio credito non può essere considerato soccombente e condannato alle spese, ferma la facoltà del giudice di compensarle [nella specie, compensazione per due terzi, con il restante terzo a carico del fideiussore].