La nullità parziale delle fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI dichiarate in contrasto con la normativa antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 riguarda soltanto le fideiussioni omnibus, oggetto dell’accertamento dell’autorità di vigilanza, e non si estende alla fideiussione specifica rilasciata a garanzia di un singolo finanziamento, per la quale non opera il criterio presuntivo della conformità all’intesa vietata.
Quando la nullità della fideiussione per violazione della l. n. 287/1990 sia dedotta come eccezione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, resta ferma la competenza funzionale inderogabile del tribunale cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, e non opera la competenza della sezione specializzata individuata dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168/2003.
La clausola per cui i diritti della banca derivanti dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione del credito sottrae l’azione del creditore al termine di decadenza dell’art. 1957 c.c., e non può invocare la disciplina consumeristica il fideiussore che abbia garantito la società di cui è amministratore unico. La sospensione dei finanziamenti disposta per l’emergenza epidemiologica dall’art. 56 d.l. n. 18/2020, estesa senza formalità agli elementi accessori, proroga automaticamente anche la fideiussione specifica, senza necessità del consenso del garante.