Per stabilire se all’azione di classe si applichi la disciplina introdotta dalla l. n. 31/2019, che ai sensi del suo art. 7 riguarda le condotte illecite poste in essere dopo la sua entrata in vigore, occorre avere riguardo alla data in cui la condotta illecita lamentata si è concretizzata.
È inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 840-ter, quarto comma, lett. a), c.p.c. l’azione di classe per pratiche commerciali scorrette proposta contro il comune concedente e la società di progetto concessionaria di un impianto sportivo, perché essi non rivestono la qualifica di professionisti ai sensi dell’art. 3 cod. cons. nei confronti degli utenti, che hanno contrattato con le società alle quali il subconcessionario aveva affidato la gestione dei servizi; la clausola della convenzione che prevede la responsabilità solidale del concessionario con i terzi di cui si avvalga opera nei rapporti con il concedente e non nei confronti degli utenti.
La responsabilità per culpa in vigilando del concessionario, tenuto per contratto a vigilare sulla corretta esecuzione dei servizi, è esclusa dall’imprevedibilità della chiusura improvvisa dell’impianto da parte del subconcessionario, attuata in violazione del contratto di subconcessione, quando non sia esigibile un diverso comportamento idoneo a prevenirla.