Il solo nome proprio di persona svolge, salvo il caso di rinomanza o di acquisto di capacità distintiva, una funzione descrittiva e non identificativa dell’origine del servizio, a differenza del nome completo o del solo cognome, che possono costituire marchio forte se privi di relazione con il prodotto; è dunque debole il marchio di fatto di un ristorante costituito dal nome proprio dell’originaria titolare, che coincide anche con il nome di un’erba spontanea edibile legata al campo della ristorazione.
L’onere di provare l’acquisto del secondary meaning grava su chi lo invoca, e non vi sono idonee la presenza del ristorante in guide gastronomiche, le recensioni o la partecipazione a eventi, che costituiscono un’ordinaria attività di promozione, riguardano spesso il territorio o la categoria più che il singolo esercizio e non dimostrano la formazione nella mente dei consumatori di un collegamento tra il segno e l’impresa.
Nel caso di marchio debole, l’aggiunta di elementi denominativi e figurativi e la diversa collocazione geografica dei locali escludono il rischio di confusione, e il periculum è escluso dalla tolleranza dell’uso altrui per un rilevante lasso di tempo; un isolato errore di un cliente nella consultazione dei siti internet non è indicativo di un rischio attuale e concreto.