La dipendenza economica rilevante ai sensi dell’art. 9 l. n. 192/1998 richiede non un mero squilibrio o un’asimmetria di diritti e obblighi, ma uno squilibrio eccessivo, e l’assenza di reali alternative sul mercato, da valutarsi non sul mercato rilevante in senso antitrust ma sul normale ambito di operatività merceologico e geografico dell’impresa che si assume dipendente, sulla quale grava l’onere della prova. La esclude la circostanza che il gestore abbia assunto, anche in costanza del rapporto, la gestione di reparti presso altre catene della grande distribuzione, e non integrano investimenti specifici arredi e attrezzature riconvertibili ad altri utilizzi; le clausole che palesano la posizione di forza del committente non bastano a provare l’abuso.
Anche quando il rapporto con il committente rappresenti la parte prevalente del reddito dell’impresa, il recesso o il diniego di rinnovo di un contratto di durata annuale non integra abuso se non risulti una condotta arbitraria e contraria a buona fede, volta essenzialmente ad arrecare pregiudizio alla controparte o ad appropriarsi del suo margine di profitto anziché a perseguire un apprezzabile interesse economico dell’impresa dominante. L’esercizio del recesso in pendenza del procedimento non determina la cessazione della materia del contendere, costituendo anzi la concretizzazione del rischio che il ricorrente intendeva prevenire.
La presunzione di dipendenza economica introdotta dalla l. n. 118/2022 nell’art. 9, primo comma, l. n. 192/1998 per l’impresa che utilizzi i servizi di intermediazione di una piattaforma digitale con un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori non si applica al sistema gestionale interno con cui il committente organizza il rapporto contrattuale, comunicando prezzi, ordini e direttive, perché esso non eroga un servizio di intermediazione.
Il procedimento cautelare non conosce rigide preclusioni assertive e probatorie e il reclamo è rimedio totalmente devolutivo, nel quale possono essere dedotti fatti sopravvenuti o preesistenti e prodotti nuovi documenti, sicché eventuali lesioni del contraddittorio nella prima fase sono superate dalla proposizione del reclamo.