La responsabilità per concorrenza sleale dell’ex agente o dipendente può affermarsi anche in assenza di un patto di non concorrenza quando egli ponga in essere pratiche commerciali scorrette idonee a sviare la clientela dell’ex preponente, come rappresentare ai clienti, facendo leva sulla fiducia acquisita, un mutamento di strategia o di stabilimento dell’impresa e l’identità tra il proprio nuovo prodotto e quello precedentemente fornito [nella specie, miscele per alimenti senza glutine, con rassicurazioni sull’identità del prodotto anche tramite messaggi WhatsApp].
Il periculum sussiste perché la tutela risarcitoria postuma non basta a contenere il calo delle vendite, la riduzione della quota di mercato e l’annacquamento della capacità attrattiva del prodotto, pregiudizi difficili da quantificare e da reintegrare: può quindi inibirsi al resistente di contattare i clienti con modalità che non chiariscano l’interruzione del rapporto con la ricorrente, con penale per ogni violazione.