Il licenziatario che, alla scadenza del contratto di sponsorizzazione e licenza, prosegua a usare il marchio concesso in uso commette contraffazione ai sensi dell’art. 23, comma 3, c.p.i., e l’abbinamento del prodotto a immagini ed emblemi riconducibili al gruppo musicale titolare, come la copertina di un album e le sagome dei componenti, integra anche sfruttamento illecito del nome e dell’immagine altrui [nella specie, birra “Kanaja” commercializzata con il marchio “Rumatera” di un gruppo musicale veneto].
Il licenziatario deve inoltre il corrispettivo fisso e le royalties maturate durante la vigenza del contratto, mentre il danno per l’uso successivo alla scadenza costituisce debito di valore da liquidare con rivalutazione e interessi; possono ordinarsi ritiro dal commercio, inibitoria, penale per ogni bottiglia o litro venduto e pubblicazione della sentenza sui siti del convenuto, mentre non può inibirsi l’uso del nome proprio del prodotto estraneo al marchio del licenziante.