Il contratto con cui un gruppo musicale si obbliga a promuovere il marchio di un’impresa a fronte di un corrispettivo fisso e le concede l’uso dei propri marchi per un prodotto in edizione limitata dietro pagamento di royalties è un contratto misto di sponsorizzazione e di licenza, con causa unica, soggetto alla disciplina del contratto prevalente salvo l’integrazione delle discipline per gli elementi incompatibili; il corrispettivo fisso remunera la sponsorizzazione e le royalties la licenza. Quando la clausola sulle royalties fissi gli importi per determinati formati e rinvii per “altre quantità” all’accordo delle parti, le royalties per formati non previsti ma noti al licenziante e da questi non contestati si determinano in proporzione a quelle pattuite, senza maggiorazioni.
L’uso del marchio da parte del licenziatario dopo la scadenza della licenza, in mancanza di una clausola che gli consenta lo smaltimento delle giacenze, integra ai sensi dell’art. 23, terzo comma, c.p.i. una violazione del diritto esclusivo equiparabile alla contraffazione. Il danno si liquida in misura non inferiore ai canoni che il contraffattore avrebbe dovuto pagare, con una congrua maggiorazione per l’uso indebito, perché una diversa soluzione parificherebbe irragionevolmente il contraffattore al licenziatario regolare, e le royalties si calcolano al lordo dei costi che restano a carico del licenziatario.
Lo sfruttamento a fini pubblicitari dell’immagine e del nome di un gruppo musicale senza il suo consenso è risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., mentre non si applica la tutela contro la concorrenza sleale, per mancanza di un rapporto di concorrenzialità; è quindi risarcibile in via equitativa l’uso dell’immagine stilizzata del gruppo, associata dal pubblico alla band, mantenuta sulle etichette del prodotto anche dopo la rimozione del marchio.
Il diritto sul marchio di fatto non discende dall’ideazione del segno ma dal suo uso continuo, effettivo e notorio, e chi ne chiede l’accertamento deve allegare e provare l’ambito territoriale dell’uso; il nome del prodotto scelto durante la collaborazione, non riferibile al licenziante e non soggetto a limiti convenzionali di durata, può continuare a essere usato dopo la scadenza del contratto.