Alle opere di autori stranieri non domiciliati in Italia e pubblicate per la prima volta all’estero si applica la legge italiana, ai sensi degli artt. 185 e 186 l. n. 633/1941 e del principio del trattamento nazionale dell’art. 5 della Convenzione di Berna, quando la protezione sia chiesta in Italia. Gli autori cittadini dell’Unione possono invocarla in forza del principio di non discriminazione, a prescindere dalla legge del Paese d’origine, mentre l’autore di un Paese terzo deve dimostrare che nel Paese d’origine dell’opera esiste una tutela del design come opera dell’ingegno, trattandosi di opera delle arti applicate le cui condizioni di protezione sono determinate da ciascuno Stato ai sensi dell’art. 2, settimo comma, della Convenzione.
Il carattere creativo delle opere del disegno industriale va escluso solo quando la forma sia dettata da vincoli tecnici o di altra natura che non lascino spazio a una libertà creativa, e il valore artistico richiesto dall’art. 2, n. 10, l. n. 633/1941 ricorre per oggetti progettati da designer di fama internazionale, esposti in mostre e presenti nelle collezioni di importanti musei e dotati di un valore economico elevato.
La vendita di riproduzioni pedisseque per forma, dimensioni e colore delle opere di design, con gli stessi nomi e l’indicazione del designer, viola i diritti esclusivi di utilizzazione economica, e la riproduzione fotografica non autorizzata delle opere e l’uso dei loro titoli violano anche gli artt. 13 e 100 l. n. 633/1941. La condotta integra altresì concorrenza sleale confusoria, per appropriazione di pregi mediante l’uso dei nomi dei designer e per scorrettezza professionale, quando il venditore diffonda informazioni fuorvianti sulla liceità dell’acquisto delle copie.
In caso di violazione del diritto d’autore spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 158, ultimo comma, l. n. 633/1941, che può essere provato per presunzioni e liquidato in via equitativa; il danno patrimoniale può essere liquidato in via equitativa quando il contraffattore non abbia ottemperato agli ordini di esibizione e di informazione, presumendo le vendite successive in misura almeno pari a quelle documentate.