Ai fini dell’obbligo di risarcimento previsto dall’art. 94, secondo comma, del reg. CE n. 2100/1994 non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede, essendo sufficiente la negligenza dell’autore della violazione, da valutarsi secondo la diligenza media dell’operatore del settore. L’imprenditore che commercia sementi è tenuto a verificare preventivamente, anche tramite le banche dati pubblicamente accessibili agli operatori, se la varietà che intende riprodurre o commercializzare sia protetta, e non vale a escludere la negligenza il fatto che il venditore non abbia segnalato tale circostanza.
In forza dell’art. 97, primo comma, del reg. CE n. 2100/1994, che rinvia alla legislazione nazionale per il rimborso del vantaggio ottenuto dall’autore della violazione, il titolare della privativa comunitaria per varietà vegetale può ottenere ai sensi dell’art. 125 c.p.i. la restituzione degli utili conseguiti dal contraffattore nella misura in cui eccedano il risarcimento del lucro cessante.
La transazione conclusa dal licenziatario non esclusivo con alcuni dei contraffattori non è opponibile al titolare che non vi abbia partecipato, perché la solidarietà attiva tra più creditori sussiste solo se espressamente prevista da un titolo negoziale e la medesima condotta può ledere interessi distinti del titolare del diritto di esclusiva e del licenziatario; ai sensi dell’art. 104 del reg. CE n. 2100/1994 la legittimazione ad agire spetta al titolare, mentre il licenziatario non esclusivo ha soltanto il diritto di intervenire nelle cause da questi promosse.
Non può essere accordato al titolare un ulteriore risarcimento a titolo di concorrenza sleale quando la condotta prospettata coincida con quella contraffattoria già integralmente risarcita, per evitare duplicazioni risarcitorie.