L’uso sul proprio sito di un segno che riproduce il marchio di certificazione altrui integra contraffazione anche quando l’utilizzatore sostenga di averlo scaricato da una banca dati di icone liberamente utilizzabili, e il danno patrimoniale può essere liquidato ai sensi dell’art. 125 c.p.i. in misura inferiore a quella richiesta, commisurata al periodo di effettivo utilizzo del segno, con rivalutazione e interessi [nella specie, marchio “V-Label” per prodotti vegani apposto sui prodotti cosmetici del convenuto; condanna a 56.000 euro a fronte dei 126.000 chiesti a titolo di lucro cessante].
Il danno non patrimoniale e quello all’immagine non sono risarcibili in difetto di specifica allegazione del pregiudizio, anche presuntiva, non potendo ritenersi in re ipsa; non vanno cancellate ai sensi dell’art. 89 c.p.c. le espressioni difensive strettamente attinenti ai fatti di causa che non eccedono la normale dialettica processuale.