Le lettere dell’alfabeto possono essere registrate come marchio ai sensi dell’art. 7 c.p.i. quando siano atte a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa, ma il marchio costituito dalla rappresentazione grafica di una lettera è generalmente debole, salvo prova che il segno si sia affermato nella mente dei consumatori come marcatamente distintivo; non è nullo il marchio costituito da una lettera che, pur corrispondendo all’iniziale di un termine descrittivo, non abbia carattere esclusivamente descrittivo dei prodotti ed esprima elementi grafici che le conferiscono una certa distintività.
La qualificazione del marchio come debole non preclude la tutela contro le mere varianti formali, inidonee a escludere la confondibilità con l’aspetto caratterizzante del marchio imitato. Chi abbini la dicitura “adatto ai vegani” a un segno confondibile con un marchio di certificazione non ne fa un uso descrittivo lecito ai sensi dell’art. 21 c.p.i., perché la funzione principale del marchio di certificazione è di garanzia e il consumatore è indotto ad attribuire ai prodotti il rispetto degli standard richiesti dal titolare; resta irrilevante la buona fede di chi abbia acquistato il logo da un terzo.
Il danno da contraffazione può essere liquidato nella misura del compenso che il titolare avrebbe ottenuto concedendo in licenza il marchio, applicando il tariffario praticato nei contratti di licenza conclusi in epoca prossima ai fatti e commisurandolo all’effettiva durata dell’uso illecito, e non alla durata media delle licenze. Il danno non patrimoniale e quello all’immagine non sono risarcibili in difetto di specifica allegazione del pregiudizio, non potendo presumersi in re ipsa.