Non integra contraffazione né concorrenza sleale confusoria l’uso di un nome di persona per denominare una linea di prodotti sempre in combinazione con il marchio principale del produttore, perché non si tratta di un uso indipendente del segno come marchio e la presenza del marchio principale esclude che il consumatore possa equivocare sulla provenienza dei prodotti; il rischio di confusione è escluso anche dalla diversità della clientela, quando i prodotti siano destinati a soddisfare esigenze di consumatori diversi [nella specie, reggiseni “Sveva” di Intimissimi e marchio “Svevo” per maglieria maschile].
La concorrenza sleale per appropriazione di pregi presuppone che l’imprenditore attribuisca ai propri prodotti qualità o riconoscimenti appartenenti al concorrente, e la domanda è carente sul piano dell’allegazione quando l’attore non indichi quali pregi siano stati indebitamente vantati; la scorrettezza professionale consistente nel solo uso del segno altrui si risolve nell’ipotesi confusoria dell’art. 2598, n. 1, c.c.