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Tribunale di Bologna, 13 Aprile 2023

Denominazione sociale e principio di unitarietà dei segni distintivi

Tribunale di Bologna, 13 Aprile 2023
Denominazione sociale e principio di unitarietà dei segni distintivi

L’art. 22 c.p.i. prevede il principio dell’unitarietà dei segni distintivi, in virtù del quale è vietato adottare come denominazione o ragione sociale “un segno uguale o simile all’altrui marchio, se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

Tale principio, pertanto, non consente l’uso confusorio del marchio anteriore registrato neppure come denominazione sociale [nel caso di specie, il Tribunale ha accertato la violazione dei marchi della società attrice in considerazione del fatto che la convenuta ha ripreso esattamente il cuore dei marchi attorei “forti”, senza utilizzare alcun elemento idoneo a differenziare il proprio segno dalle privative dell’attrice].

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 13/04/2023
Registro: RG 1641 / 2021
Allegato:
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Data: 19/02/2024
Massima a cura di: Edoardo Cesarini
Edoardo Cesarini

Avvocato presso lo studio legale GR Legal, si occupa di proprietà intellettuale con particolare focus su marchi, design, diritto d'autore e concorrenza sleale. Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi Roma Tre, ha trascorso due semestri di studio alla Université Lumière Lyon 2 (Francia) e alla Universidad de Zaragoza (Spagna) nell’ambito del progetto Erasmus+.

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