Il recesso è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, produce l’effetto estintivo del rapporto negoziale nel momento in cui la relativa dichiarazione è ricevuta dal destinatario. La liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo “status socii” nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie. Tale efficacia potrà venire meno soltanto nel caso in cui (condizione quindi risolutiva) la società proceda alla revoca della delibera sulla quale si fonda il recesso oppure venga deliberato lo stato di scioglimento.
Il socio receduto dalla s.r.l. non è più titolare dei diritti sociali né delle prerogative connesse alla sua qualità di socio e pertanto non è legittimato neppure a presentare ricorso ex art. 2409 c.c. e ciò anche nel rispetto dell’esigenza di certezza e rapida definizione degli assetti societari interessati da un simile fenomeno.