La legittimazione a proporre la denuncia di gravi irregolarità al Tribunale ex art. 2409 c.c. è attribuita al collegio sindacale e non ai suoi singoli componenti o al suo presidente che, in mancanza di apposita delibera collegiale, sono carenti di legittimazione ad agire.
La soppressione del collegio sindacale deliberata dall’assemblea dei soci successivamente al deposito del ricorso ex art. 2409 c.c., motivata dall’inesistenza dell’obbligo di mantenere il collegio sindacale, equivale a revoca dei sindaci priva di efficacia in mancanza dell’approvazione del Tribunale ai sensi dell’art. 2400 c.c. e non può, quindi, avere alcuna incidenza sulla procedibilità del ricorso.