La descrizione giudiziale in materia brevettuale può essere concessa anche quando il titolare del brevetto alleghi l’interferenza del macchinario utilizzato dal resistente con le rivendicazioni soltanto in termini generici e per profili macroscopici, perché la difficoltà del titolare di accedere alle informazioni necessarie per argomentare compiutamente la contraffazione costituisce la ragione stessa della misura. Il fumus boni iuris va quindi valutato tenendo conto dell’impossibilità dell’istante di apprezzare pienamente la condotta del resistente prima dell’esito del procedimento.
Il decorso di alcuni mesi tra la verifica della possibile contraffazione e la proposizione della domanda di descrizione non esclude il requisito del pericolo quando l’azione si inserisca in una più ampia attività di tutela dei diritti di proprietà industriale, che il titolare intenda intraprendere contestualmente e la cui preparazione richieda tempo.
Se le risultanze della descrizione confermano l’interferenza lamentata, il provvedimento di descrizione emesso inaudita altera parte va confermato e può essere disposto, ai sensi dell’art. 670, comma 2, c.p.c., il sequestro delle fatture e dei documenti contabili relativi ai prodotti in contestazione e della documentazione commerciale acquisita, anche al fine di individuare ulteriori responsabili della contraffazione.