Ai sensi dell’art. 125 c.p.i. il danno da contraffazione deve essere determinato tenendo conto di ” tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative – compreso il mancato guadagno – del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici”, di talchè ben vi può essere un danno risarcibile anche quando il contraffattore non abbia conseguito utili dalla sua attività illegittima. Ai fini della determinazione del danno da contraffazione, è rilevante valutare anche la diluizione della forza attrattiva del segno contraffatto, a prescindere dal fatto che quest’ultimo goda o meno di rinomanza.