Distinti sono natura e funzione del provvedimento cautelare civile (emesso in vista di una sentenza che dichiari inopponibile alla società la cessione di quote) e del sequestro preventivo in sede penale, emesso nell’ambito di un procedimento rispetto al quale le parti interessate alla tutela civilistica non hanno legittimazione alcuna [nel caso di specie, venuto meno l’elemento ostativo alla concessione di un provvedimento in sede cautelare civile (rappresentato da un sequestro preventivo disposto da giudice per le indagini preliminari) il Tribunale ha ritenuto meritevole di tutela la domanda cautelare volta ad inibire l’iscrizione nel libro soci di una società a responsabilità limitata, nonché l’esercizio dei diritti di socio, del preteso cessionario che (indiscusso il fumus boni iuris rappresentato dalla violazione da parte di costui in fase di trasferimento della quota del diritto di prelazione statutariamente previsto) sia portatore di interessi in conflitto con quelli della società tali da condurre realisticamente ad una situazione di stallo sociale (circostanza che conduce a ritenere sussistente pure il periculum in mora)].