Così come per le società privatistiche, anche nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, il rapporto che lega l’amministratore all’ente è riconducibile ad un rapporto strettamente fiduciario, sulla base della accertata idoneità del soggetto a ricoprire detta carica; di conseguenza, la quantificazione del compenso all’amministratore è (ovviamente) rimessa alla determinazione degli organi sociali sulla base delle previsioni statutarie. Ebbene, ove non vi sia alcuna previsione in relazione al riconoscimento di una indennità di risultato in favore degli amministratori, i quali, dal canto loro, hanno accettato il loro incarico ben consapevoli di tale evenienza, nessuna indennità di risultato può spettare per le prestazioni svolte.
Il diritto al compenso vantato dall’amministratore nei confronti di una società, anche a partecipazione pubblica, è riconducibile ad un rapporto di tipo societario e non è assimilabile né ad un contratto d’opera, né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato; la conseguenza è che per tale tipologia di compensi non trova neppure applicazione il disposto di cui all’art. 36 Cost.
L’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una s.p.a. sono legati alla stessa da un unitario rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione dell’amministratore, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c.; la conseguenza è che anche le controversie relative al compenso dovuto all’amministratore rientrano tra quelle attinenti i rapporti societari, di competenza non più del giudice del lavoro, ma del tribunale delle imprese.