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Tribunale di Milano, 12 Giugno 2019

Diritti partecipativi e diritto di informazione del socio receduto di s.r.l. in attesa della liquidazione

Tribunale di Milano, 12 Giugno 2019
Diritti partecipativi e diritto di informazione del socio receduto di s.r.l. in attesa della liquidazione

Al socio receduto, in ragione della manifestata volontà di uscire dalla compagine sociale monetizzando la propria partecipazione, possono essere riconosciuti soltanto i diritti partecipativi funzionali alla valorizzazione della quota che deve essergli liquidata. L’attribuzione di tutte le posizioni partecipative ordinarie risulta incongrua, perché esse non sono più collegate alla partecipazione sociale in senso proprio; in particolare la legittimazione a impugnare le deliberazioni assembleari non è più sorretta dall’interesse, tipico del socio non receduto, alla loro conformità allo schema legale, salvo che l’esercizio dei diritti partecipativi sia strumentale alla salvaguardia del patrimonio sociale in vista della liquidazione della quota e che l’impugnazione riguardi deliberazioni idonee a incidere su tale liquidazione.

Il diritto del socio receduto di s.r.l. di ottenere informazioni e di consultare la documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. va calibrato sul suo status e sull’interesse alla liquidazione della quota. Quando la società, nel corso del procedimento cautelare, abbia fornito un’ampia documentazione sugli affari oggetto delle richieste, compatibile con tale status, viene meno il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile e va dichiarata la cessazione della materia cautelare del contendere; le informazioni relative a una società controllata dichiarata fallita vanno richieste agli organi della procedura.

Data Sentenza: 12/06/2019
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Guido Vannicelli
Registro: RG 5807 / 2019
Allegato:
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Data: 28/04/2022
Massima a cura di: Paolo Piscopo
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