Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., il danno può essere liquidato con il criterio del deficit fallimentare, pari alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato, soltanto se l’attore ha allegato inadempimenti almeno astrattamente idonei a produrre un danno corrispondente all’intero deficit patrimoniale, cioè violazioni del dovere di diligenza così generalizzate da far ritenere che proprio a cagione di esse l’intero patrimonio sia stato eroso, o comportamenti configurabili come causa stessa del dissesto sfociato nell’insolvenza; se le violazioni dedotte hanno soltanto aggravato il dissesto, solo tale aggravamento può esservi ricollegato. Il criterio è inapplicabile quando è possibile quantificare il danno direttamente conseguente alle condotte addebitate [distrazione di beni strumentali e merci, omesso pagamento di tributi].
I doveri imposti agli amministratori dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto sono variegati e difficilmente tipizzabili; alcuni si identificano in comportamenti determinati, come la tenuta delle scritture contabili, la redazione dei bilanci, gli adempimenti fiscali e previdenziali e il divieto di concorrenza, mentre altri hanno un contenuto difficilmente individuabile a priori, perché attengono alla gestione diligente dell’impresa. Anche le conseguenze dannose della loro violazione variano di volta in volta, sicché è onere dell’attore allegare in maniera precisa il comportamento dell’amministratore non conforme alla legge o al contratto, nonché allegare e provare il danno e il nesso di causalità.
La mancata consegna al curatore dei beni della società fallita risultanti dalla documentazione contabile integra violazione dell’obbligo di conservazione del patrimonio sociale gravante sugli amministratori, ai quali spetta dimostrare la destinazione dei beni o l’utilizzazione delle merci nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Le norme sulla responsabilità degli amministratori di società di capitali si applicano anche a chi, in assenza di qualsiasi investitura da parte della società, si sia ingerito nella gestione sociale in modo sistematico e continuativo e non limitatamente ad attività meramente esecutive. La figura dell’amministratore di fatto ricorre in presenza di assenza di un’efficace investitura assembleare, attività esercitata continuativamente, funzioni riservate agli amministratori di diritto e autonomia decisionale, anche solo cooperativa e non subordinata, rispetto a questi ultimi; l’amministratore di fatto è tenuto a conservare il patrimonio sociale e risponde del suo depauperamento.
L’amministratore nominato solo formalmente, che non abbia mai esercitato in concreto poteri gestori, risponde dell’intero danno cagionato al patrimonio sociale, per aver consentito che altri gestissero la società e ne distraessero il patrimonio; allo stesso modo risponde l’amministratore di diritto che consenta a un soggetto privo di incarichi formali di gestire di fatto la società e ometta di conservarne il patrimonio.
I soci che consentono che la società sia gestita solo formalmente da un prestanome, continuando a prendere essi stessi tutte le decisioni relative alla società, ne rispondono anche nella loro qualità di soci.
Per effetto del fallimento della società di capitali, le azioni di responsabilità degli amministratori previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione, di carattere unitario e inscindibile, che il curatore esercita in via esclusiva ai sensi dell’art. 146 l. fall., formulando istanze risarcitorie verso amministratori, liquidatori e sindaci tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali. Gli artt. 2394 e 2394 bis c.c. si applicano per analogia, ai sensi dell’art. 12 disp. prel. c.c., anche alla s.r.l., perché la disciplina della responsabilità verso i creditori sociali ha in essa la stessa ratio che ha nella s.p.a.
L’azione sociale di responsabilità, anche se esercitata dal curatore, ha natura contrattuale: l’attore deve provare le violazioni degli obblighi e il nesso di causalità con il danno, mentre spetta all’amministratore dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, provando l’osservanza dei doveri, la causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., il caso fortuito o il fatto del terzo. L’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. ha invece natura extracontrattuale e presuppone un comportamento dell’amministratore che diminuisca il patrimonio sociale in misura tale da renderlo insufficiente ad assolvere la funzione di garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c.
Il risarcimento dovuto dall’amministratore costituisce debito di valore, sicché nella liquidazione si tiene conto della svalutazione monetaria intervenuta tra la produzione del danno e la liquidazione definitiva, anche quando il danno consista nella perdita di una somma di denaro.
Gli interessi compensativi costituiscono una modalità di liquidazione equitativa del danno da ritardo nei debiti di valore, ulteriore rispetto a quello coperto dalla rivalutazione; tale danno, come ogni voce di danno-conseguenza, va allegato e dimostrato, anche per presunzioni, quanto all’entità e al nesso causale, e non è configurabile come danno in re ipsa.