Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. non può essere limitato per il solo fatto che il socio detenga la maggioranza di altra società operante nel medesimo settore, quando non vi rivesta un ruolo gestorio, perché in tal caso non sussiste in concreto un’attività di concorrenza sleale idonea a giustificare la restrizione; l’accesso può allora estendersi anche ai documenti recanti i nominativi dei clienti e i prezzi praticati dalla società.