Non giustificano il diniego dell’estrazione di copia dei documenti relativi all’amministrazione, chiesta dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. [estratti dei conti correnti e delle carte di credito della società], né generiche esigenze di riservatezza, quando la consultazione dei medesimi documenti sia già consentita, perché la sola estrazione di copia non aggrava l’eventuale lesione della riservatezza, né una prassi sociale contraria disconosciuta dal socio; il diritto di consultazione comprende infatti l’estrazione di copia, con il solo limite della buona fede e a spese del socio, e i tempi dell’esame dei documenti non possono essere dettati dalla società.